





Accordo di Strasburgo
Al momento le nazioni che hanno aderito all’Accordo risultano essere: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi (Olanda), Portogallo, Spagna, Svezia. Secondo quanto stabilito dall’Accordo, i diritti e i doveri della persona collocata alla pari - nonché i diritti e i doveri della famiglia ospitante - devono essere concordati per iscritto, preferibilmente prima che l’au pair abbia lasciato il paese nel quale risiede o, al più tardi, durante la prima settimana del collocamento. Una copia di tale accordo sarà depositata nel paese ospitante presso l’autorità competente o presso l’organismo da essa designato. Lavorando alla pari si ricevono, in cambio del servizio prestato presso la famiglia ospitante, vitto e alloggio e, quando possibile, l’uso di una camera individuale, nonché un piccolo compenso variabile da nazione a nazione. L’au pair deve disporre di tempo sufficiente per seguire corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale e avere la possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione. Requisiti richiesti sono: età compresa tra i 17 e i 30 anni (anche se, per la maggior parte dei paesi, l’età minima è fissata a 18 anni e la massima a 27), essere nubili/celibi e senza figli e avere una conoscenza almeno basilare della lingua del paese in cui si intende soggiornare. Spesso è richiesta la patente di guida e i fumatori non sono graditi. Requisiti preferenziali sono, ovviamente, precedenti esperienze positive documentabili nell’assistenza ai bambini. Solo in Austria non è previsto il collocamento alla pari dei maschi e le maggiori possibilità per i ragazzi risultano essere in Francia, nei Paesi Bassi e nei Paesi Scandinavi, sempre per un minimo di sei mesi. I costi relativi alla iscrizione ed alla frequenza del corso di lingua sono sempre a carico dell'au pair, tranne quando vi siano accordi diversi con la famiglia ospitante. Sono sempre a carico dell'au pair le spese di viaggio andata e ritorno (tranne per alcuni casi di permanenze lunghe e accordi presi con la famiglia) e per gli spostamenti nel paese. L'unico documento che un cittadino della Unione Europea (UE) deve presentare per il soggiorno alla pari in un altro paese membro, è un certificato medico di buona salute datato al massimo tre mesi prima dell'inizio del collocamento alla pari. Occorrono, inoltre, una lettera di presentazione alla famiglia, redatta nella lingua del Paese dove l’au pair vuole candidarsi (con indicazione degli interessi personali, degli studi compiuti e le ragioni per le quali s'intende vivere questa esperienza). Per un cittadino comunitario è possibile soggiornare in un altro Stato dell’ UE senza alcuna formalità particolare (in alcuni Paesi occorre segnalare la propria presenza alle autorità locali) per un periodo di sei mesi, anche se, in alcune nazioni, il limite è fissato a tre. L'assistenza medica nei paesi della UE è garantita, e spesso gratuita, per un periodo di tre mesi. Con l’introduzione della TEAM Tessera Europea di Assicurazione Malattia o European Health Card (più comunemente Carta sanitaria europea) è assicurata l’assistenza sanitaria alle stesse condizioni dei residenti, riducendo gli ostacoli burocratici e le barriere linguistiche. Si possono anche acquistare polizze assicurative private, che spesso vengono stipulate direttamente dalla famiglia ospitante. Occorre offrire la propria disponibilità per un periodo che varia, a seconda delle nazioni, da un minimo di due ad un massimo di dodici mesi (eventualmente prorogabile per altri dodici). Le famiglie richiedono, di consuetudine, un soggiorno minimo di sei mesi, ma anche nove o dodici, con partenza all’inizio dell’anno scolastico o a gennaio. Per periodi brevi (due-quattro mesi) durante l’estate o da agosto/settembre fino a Natale, le maggiori richieste provengono dalla Gran Bretagna (Inghilterra) e dall’Irlanda. In Spagna, Francia, Grecia, Germania, Austria occorre dare disponibilità per almeno tre mesi. Il periodo di permanenza dipende comunque dagli accordi presi con la famiglia ospitante. Il lavoro consiste essenzialmente nella cura dei bambini e nell’aiuto allo svolgimento delle faccende domestiche più leggere (spolverare, aiutare in cucina, riordinare): sono esclusi in ogni caso i lavori casalinghi più pesanti. Di seguito riportiamo le Indicazioni sulla normativa relativa al lavoro alla pari tratta dal Trattato Europeo per l'impiego alla pari (Strasburgo 11/11/1969)
- Legge del 18 maggio 1973 n° 304
- Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti alla scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.
- Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al massimo.
- La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, ne superare i 30 anni di età.
- La persona collocata alla pari sarà munita di certificato medico, rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato di salute.
- I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico di uno scambio di lettere, preferibilmente prema che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo collocamento.
- La persona collocata alla pari riceve vitto e alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile di una camera individuale.
- la persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro.
- La persona collocata alla pari deve disporre almeno di un giorno intero di riposo ogni settimana fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione.
- La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.
- Ogni contraente determina le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o incidente.
- Se non si può essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunità Europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prenderà a suo carico tutte le spese.
- In caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante preavviso di due settimane.
- Sia l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potrà essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se gravi circostanze lo richiedono.




